IL MINISTRO DELL'INTERNO DI CONCERTO CON IL MINISTRO DEL TESORO ED IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE Visto l'art. 3 della legge 11 gennaio 1996, n. 23, che definisce le competenze degli enti locali in materia di edilizia scolastica; Visto l'art. 8 della legge 11 gennaio 1996, n. 23, che disciplina il trasferimento degli immobili dei comuni e dello Stato alle province al fine di consentire a queste ultime di poter adempiere alle competenze assegnate dall'art. 3, comma 1, lettera b), della citata legge; Visto l'art. 9, comma 2, della legge 11 gennaio 1996, n. 23, che demanda ad apposito decreto del Ministro dell'interno di concerto con i Ministri del tesoro e della pubblica istruzione la determinazione degli oneri di parte corrente comunque sostenuti in media nell'arco del triennio finanziario precedente, esclusi quelli di manutenzione straordinaria, da ciascun comune per il funzionamento degli edifici scolastici, la cui competenza a provvedere spetta alle province ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera b), della predetta legge previa individuazione dei criteri e delle modalita' di determinazione degli oneri stessi, da effettuare sentite l'A.N.C.I. e l'U.P.I; Visto l'art. 9, comma 4, della legge 11 gennaio 1996, n. 23, il quale prevede che in relazione agli oneri sostenuti dai comuni in materia di edilizia scolastica per il settore passato alla competenza delle province in forza della nuova normativa, cosi' come determinati dal presente decreto, dovranno essere oggetto di trasferimento le relative risorse finanziarie sulla base di apposite convenzioni da stipularsi tra gli enti locali interessati; Premesso che con circolare del Ministero dell'interno F.L. n. 27/96 del 27 novembre 1996 e' stato richiesto ai comuni di trasmettere dichiarazioni relative alle spese di parte corrente sostenute nel triennio 1993, 1994 e 1995 per il funzionamento degli edifici scolastici la cui competenza a provvedere spetta alle province ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera b), della legge 11 gennaio 1996, n. 23; Premesso che la circolare e' stata predisposta previa l'intesa con l'A.N.C.I. e l'U.P.I. diretta ad individuare i criteri e le modalita' di determinazione degli oneri di parte corrente sostenuti dai comuni nel triennio 1993, 1994 e 1995 per il funzionamento degli edifici scolastici la cui competenza a provvedere spetta alle province ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera b), della legge 11 gennaio 1996, n. 23; Rilevato che non tutti i comuni hanno trasmesso le richieste dichiarazioni recanti le spese sostenute; e che, tra quelle pervenute, alcune presentano errori di compilazione; Considerato che appare opportuno provvedere ai sensi dell'art. 9, comma 4, della legge 11 gennaio 1996, n. 23, alla determinazione delle medie delle spese di parte corrente sostenute dai comuni nel triennio 1993, 1994 e 1995 sulla base delle dichiarazioni positive sino ad ora pervenute al fine di permettere, ove possibile, la stipula delle convenzioni di cui all'art. 9, comma 4, della predetta legge, con riserva dell'emanazione di un successivo decreto integrativo da valere nei confronti dei comuni che hanno omesso di rendere le dichiarazioni o che le hanno effettuate in modo inesatto; Decreta: Art. 1. 1. Gli oneri di parte corrente sostenuti in media negli anni 1993, 1994 e 1995 dai comuni per il funzionamento degli edifici scolastici la cui competenza a provvedere spetta alle province ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera b), della legge 11 gennaio 1996, n. 23, sono determinati nella misura indicata a fianco degli enti elencati nell'allegato A, che fa parte integrante del presente decreto. 2. Nell'allegato B, che fa parte integrante del presente decreto, sono elencati i comuni le cui dichiarazioni relative agli oneri di parte corrente sostenuti nel triennio 1993, 1994 e 1995 per il funzionamento degli edifici scolastici la cui competenza a provvedere spetta alle province ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera b), della legge 11 gennaio 1996, n. 23, non sono pervenute o che pur essendo pervenute presentano errori di compilazione. Una volta pervenute le dichiarazioni mancanti e le dichiarazioni riprodotte in sostituzione di quelle errate, sara' emanato un successivo decreto ad integrazione del presente.